Più volte sul nostro blog abbiamo parlato di recruiting 2.0, mettendo in evidenza come strumenti social quali Linkedin in primo piano, ma anche Facebook e Twitter, stiano diventando sempre più importanti per la selezione di candidati e per l’assunzione di personale.

Gli ultimi dati disponibili a riguardo sono quelli resi pubblici da Jobvite, di cui è possibile scaricare l’intero report:

[Clicca sulle immagini per ingrandire]

companiesSocial Network

Oggi però vogliamo sottolineare un altro aspetto, il rovescio della medaglia: quanto l’attività social può compromettere la possibilità di ottenere o mantenere un lavoro?

Un’infografica di Mindflash pubblicata nei giorni scorsi mette in evidenza che il 45% dei datori di lavoro trova sui social dei contenuti che compromettono l’assunzione di possibili candidati:

  • 53% informazioni o foto provocanti;
  • 44% contentuti che mostrano l’uso di alcool o droghe;
  • 35% insulti sui datori, colleghi o clienti precedenti;
  • 29% scarse capacità comunicative;
  • 26% commenti discriminatori;
  • 24% bugie sulle qualifiche;
  • 20% informazioni confidenziali sui precedenti datori di lavoro;

L’intero report è qui.

mindflash

Per quanto riguarda il quadro legislativo italiano c’è una quasi totale assenza di normativa che si occupi di questa materia. Gli unici punti fermi, al momento, sono due:

La Cassazione ha più volte sottolineato che il diritto di critica del lavoratore dipendente è limitato da obblighi di collaborazione e di fedeltà, e Facebook deve essere considerato per sua natura un ambiente pubblico o quantomeno semi-pubblico. [...] sanzioni (anche pesanti) sono previste per chi contribuisce alla diffusione di commenti negativi sul proprio datore di lavoro o di informazioni riservate sull’attività aziendale.

D’altro canto, non si può usare Facebook per accedere a informazioni personali su candidati e assunti. Nonostante si tratti di dati che si è scelto di condividere, l’articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori «vieta qualsiasi indagine, anche pre-assuntiva, non solo sulle opinioni del lavoratore, ma anche su qualsiasi fatto che non sia rilevante ai fini della valutazione dell’attitudine professionale». [pmi.it]

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